Decreto flussi 2020. Discriminati ancora una volta i discendenti degli italiani all’estero

Decreto flussi 2020. Discriminati ancora una volta i discendenti degli italiani all’estero

di Francesca Mazzuzi (Cedise)

Il 12 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie generale, n. 252), con significativo ritardo rispetto agli anni passati, il decreto flussi 2020 (DPCM del 7 luglio 2020). Il provvedimento stabilisce la quota annuale complessiva massima di ingressi in Italia per i lavoratori stranieri non comunitari  e fissa le quote per il lavoro subordinato stagionale e non stagionale, autonomo e per le conversioni per l’intero anno.

Secondo quanto previsto dal Testo Unico sull’immigrazione (D.lgs. 286/1998), il numero degli ingressi di lavoratori non comunitari è stabilito annualmente sulla base di un documento programmatico triennale relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato. Documento da tempo svuotato di reale importanza, tanto da non essere più stato adottato dal 2005[1]. Le disposizioni in vigore prevedono inoltre che, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale dei flussi, il Presidente del Consiglio dei ministri possa comunque provvedere in via transitoria con proprio decreto, entro il 30 novembre dell’anno precedente il periodo di riferimento (evidentemente termine non perentorio visto che non è mai rispettato) e nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato (art. 3, co. 4 del T.U.). Dal 2002 a oggi, se si esclude il 2006, sono stati adottati solo decreti di programmazione transitoria, modalità di gestione degli ingressi che di fatto non è improntata al confronto con le parti sociali e a tenere conto delle reali necessità del mercato del lavoro.

La programmazione transitoria consente una enorme discrezionalità riguardo la determinazione delle quote, con il solo limite massimo (in conformità al decreto dell’anno precedente) e nessun limite minimo, fino a non prevedere alcun ingresso nel caso di mancata emanazione del provvedimento (contrariamente a quanto accadeva in passato quando esisteva un automatismo che garantiva le quote annuali).

Dal punto di vista qualitativo è prevista l’assegnazione in via preferenziale di quote riservate agli Stati non appartenenti all’Unione europea con i quali siano stati conclusi accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione (art. 21, co. 1, del TU). In tal modo ai Paesi dai quali proviene buona parte dell’immigrazione in Italia sono garantite quote di ingresso in cambio di una collaborazione nelle procedure di rimpatrio dei propri cittadini per evitare che possano permanere irregolarmente nel territorio italiano.

La programmazione transitoria per il 2020 ricalca, inevitabilmente, i limiti stabiliti dal decreto flussi  dell’anno precedente, anzi degli ultimi anni. Prevede l’ingresso massimo di 30.850 unità, 12.850 posti per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo e 18.000 per i lavoratori stagionali. Ciononostante si possono rilevare alcune novità.

La prima riguarda riguarda una labile apertura a nuovi ingressi nel territorio italiano rispetto a quanto stabilito nel decreto flussi del 2019. Infatti quest’ultimo prevedeva che gran parte delle quote riferite ai lavoratori non stagionali fosse riservata alle conversioni dei permessi di soggiorno, quindi di persone già presenti in Italia. Quest’anno, invece, si prevede la possibilità di nuovi ingressi per 6.000 lavoratori appartenenti a settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero, sebbene con specifiche caratteristiche e provenienze.

Inoltre, all’interno della quota stabilita per il lavoro stagionale agricolo è stata promossa, in via sperimentale per prevenire forme d’intermediazione illecita, la partecipazione delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro, che potranno presentare istanze di nulla osta a nome e per conto di questi ultimi per una quota di 6.000 unità.

Le organizzazioni datoriali, individuate tra quelle maggiormente rappresentative per numerosità delle istanze inviate agli Sportelli lo scorso anno – Cia; Coldiretti; Confagricoltura; Copagri; Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative) -, dovranno sovraintendere alla conclusione del procedimento fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti.

Altro elemento che distingue l’attuale provvedimento dai decreti flussi degli anni precedenti è la quota riservata agli stranieri di origine italiana.

Il T.U. prevede quote di ingresso per gli stranieri che discendano da cittadini italiani per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi (art. 21, D.lgs. 286/1998). Se fino a oggi una piccola parte di ingressi era riservata ai discendenti di italiani residenti in Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela, principali Paesi extraeuropei di destinazione della emigrazione italiana, quest’anno i 100 posti per tale categoria di lavoratori sono destinati solo a chi proviene dal Venezuela. Scelta che risponde alle sollecitazioni provenienti dall’associazionismo italiano nel mondo per sostenere gli italiani e loro discendenti nell’affrontare la situazione di crisi che ha investito il Paese sudamericano. Risposta tuttavia parziale e che avrebbe dovuto prevedere quantomeno un ampliamento della quota riservata, invece di escludere i residenti nei paesi che prima ne risultavano compresi. Anzi, si sarebbe potuta cogliere l’occasione per mettere  in discussione una normativa sull’immigrazione improntata alla chiusura degli ingressi e non alla reale gestione dei flussi, per prospettare un allargamento delle vie legali di ingresso, per esempio, reintroducendo l’istituto della sponsorizzazione.

La politica della gestione dei flussi migratori continua a mostrare mancanza di lungimiranza, coraggio e aderenza alle necessità del Paese, ancora frenata dal timore di allargare troppo le maglie degli ingressi, compresi quelli dei discendenti degli emigrati italiani che continuano a essere discriminati esattamente come gli stranieri di altra origine, e a non essere considerati come una peculiare risorsa cui dedicare specifiche politiche attrattive e per la costruzione di relazioni transnazionali.

Per il 2020 sono ulteriormente limitati gli ingressi per lavoro autonomo, la quota prevista di 500 unità comprende un’ampia gamma di categorie come imprenditori che intendono impiegare importanti investimenti e creare nuovi posti di lavoro (almeno 3), liberi professionisti, artisti di chiara fama o stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative». Ridotte anche le possibilità di conversione in lavoro autonomo, che non raggiungono le 400 unità.

Vale ricordare che in alcuni casi, espressamente previsti dal Testo Unico sull’immigrazione (artt. 27 – 27sexies), è consentito l’ingresso per lavoro al di fuori delle quote stabilite dai decreti sui flussi annuali (“fuori quota”). Disposizioni che perseguono la finalità di attrarre e semplificare l’ingresso per particolari figure professionali e per profili altamente qualificati, tra i quali: infermieri professionali, personale artistico, sportivi, dirigenti e personale altamente specializzato, professori universitari, ricercatori, ma anche importanti investitori (art. 26bis).

Le quote per il 2020

30.850 è la quota complessiva massima dei lavoratori non comunitari che potranno fare ingresso in Italia per l’anno 2020 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo.

La quota di 12.850 unità riservata per ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo è così ripartita:

 – 6.000 lavoratori nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi (questi sono ammessi in Italia i lavoratori cittadini dei Paesi sotto elencati alla lettera a) che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità), dell’edilizia e turistico-alberghiero, per i cittadini dei Paesi non comunitari che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, dei quali:

a) n. 4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

b) n. 1.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

 – 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine (art. 23 del D.lgs. 286/1998).

 – 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.

L’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo è consentito a 500 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Conversione in lavoro subordinato per chi possiede altro permesso:

a) n. 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) n. 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

È consentita la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

b) n. 20 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

18.000 le quote riservate all’ingresso in Italia a cittadini non comunitari residenti all’estero per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero cittadini di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Una quota di 1.000 unità è riservata per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopra indicati che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Una quota di 6.000 unità (novità sperimentale) è riservata ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopra indicati le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro indicate nella Circolare interministeriale del 12 ottobre 2020. Tali organizzazioni assumono l’impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all’effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Presentazione della domanda

Dalle ore 9 del 13 ottobre 2020 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda, accedendo alla procedura informatica dedicata sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, al quale si accede solo con le credenziali SPID.

 I termini per la presentazione delle domande:

 – dalle ore 9 del 22 ottobre 2020 possono essere presentate le istanze per i permessi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo e conversioni, ma anche le domande per i lavoratori non stagionali nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero cittadini di paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia (art. 3, comma 1, lettera a).

 – dalle ore 9,00 del 27 ottobre possono essere inviate le istanze per l’assunzione di lavoratori stagionali, ma anche per i non stagionali nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia (art. 3, comma 1, lettera b).

Le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2020 e saranno trattate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

Leggi il DPCM del 7 luglio 2020

Leggi la Circolare interministeriale del 12 ottobre 2020

Linee guida “Italia Startup Visa”

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero dell’Interno


[1]     Per ripercorrere l’evoluzione della normativa che regola gli ingressi per lavoro in Italia si veda: Marco Paggi, L’ingresso per lavoro: la decretazione annuale dei flussi. Criteri ed evoluzione normativa, in Monia Giovannetti e Nazzarena Zorzella (a cura di), Ius Migrandi. Trent’anni di politiche e legislazione sull’immigrazione in Italia, Milano, Franco Angeli 2020 (open access), pp. 251-274.

comitato11ottobre

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